QUOTE(Skylight @ Jul 5 2007, 12:15 AM)

Grazie all'intervento di Swingeblues ho letto velocemente in rete che i negativi, salvo chiari accordi tra le parti, sono del fotografo che � tenuto a tenere gli originali per dieci anni.
Sembra ben sviluppato l'argomento sul sito:
http://www.nadir.it/legge/mi-manda-rai3/default.htmed anche su questo dove si stila una sorta di tabella sul prezzo per avere gli originali:
http://www.fotografi.org/proprieta_originali_matrimonio.htmSe posso permettermi chiarirei questo argomento a Buzz e Skylight riguardo l'uso e la fine degli scatti originali o negativi che siano, poich� ..... diciamo ....lavoro con norme e leggi.
Quindi si parla della Legge 633 del 22.04.1941 tutt'ora in vigore e cito gli articoli specifici sulla riproduzione e uso delle fotografie.
Artt. dall'1 al 86 ......"omissis".....
CAPO V - Diritti relativi alle fotografie
ART. 87 - Sono considerate fotografie, ai fini delle applicazioni a questo capo, l'immagine di persone o di aspetti, elementi o fati di vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le opere dell'arte figurativae i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
ART. 88 -
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione o spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ci� che rigurda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera � stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impegno o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalit� del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per la Cultura popolare (ora il Presidente del Consiglio dei Ministri), con le norme stabilite dal regolamento, pu� fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.ART. 89 - LA cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti dall'articolo precedente, semprech� tali diritti spettino al cedente.
ART. 90 - Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 88 della ditta da cui il fotografo dipende o del committente
2)la data dell'anno di produzione della fotografia
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non � considerata abusiva e non sono dovuti compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
ART. 91 - La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche � lecita, contro pagamento di un equo compenso, che � determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotrografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualit� od aventi, comunque, di pubblico interesse, � lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 88
ART. 92 -
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.CAPO VI - Sezione I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
....OMISSIS......
CAPO VI - Sezione II
ART. 96 - Il ritratto di una persona non pu� essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, slave le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93
ART. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine � giustificata dalla notoriet� o dall'ufficio pubblico coperto, a necessit� di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione � collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non pu� tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
ART. 98 - Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione pu�, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorch� figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88
.............OMISSIS............
Inoltre intendo segnalare che in base alla sentenza della Corte di Cassazione nr. 4094 del 28.06.1980
i negativi e gli originali prodotti si intendono di propriet� dell'autore, che si impegna a custodirli con diligenza e ad eseguire le ristampe richieste, ai normali prezzi di listino.Quindi dopo aver letto quanto sopra, si pu� evincere che non importa dove vadano a finire gli originali o negativi o quant'altro, perch� in ogni caso committente e fotografo restano legati civilmente e penalmente per molti anni, poich� il fotografo non pu� riprodurre nulla senza il consenso del committente, ma nemmeno il committente pu� riprodurre nulla senza il consenso ed equo compenso all'autore della foto.
Sperando di aver fatto cosa gradita a tutti.
Poich� ritengo l'argomento interessi tutti chiedo di valutare l'eventualit� di evidenziare tale mio intervento in modo che tutti gli interessati possano visionare le normative vigenti sopra riportate, avendo lo stesso a portata di.....CLICK
Grazie a tutti