QUOTE(aluca @ Aug 4 2014, 03:42 PM)
La domanda �: qual � la mia libert� di riprendere persone non note e di pubblicarne le immagini? Io per lavoro mi occupo principalmente di video, ma la questione, a parte alcuni particolari, � uguale sia per i videomaker che per i fotografi. Presento qui di seguito alcune conclusioni tratte in parte dalla mia esperienza e in parte da quanto ho trovato nel web. Naturalmente aggiunte, correzioni e integrazioni sono ben accette.
1) C'� una differenza tra ripresa e pubblicazione dell'immagine. Quello che conta � avere ben presente che il fatto di acconsentire a farsi riprendere non comporta automaticamente il consenso alla diffusione della propria immagine. Esempio: a una festa fotografi un tuo amico che, proprio perch� davanti all'obiettivo, si mette a fare smorfie di ogni tipo. Quindi � d'accordo nell'essere ripreso. Ma non hai il diritto di pubblicare su Facebook o in altri spazi web quelle foto, a meno che il tuo amico non ti dia l'esplicito consenso.
2) In generale, il punto di riferimento rimane l'articolo 97 della legge 633/41, che dice: �Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine � giustificata dalla notoriet� o dall'ufficio pubblico coperto, da necessit� di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione � collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non pu� tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.�
3) In luoghi privati (locali, abitazioni ecc) devi sempre chiedere il consenso al responsabile del luogo, oltre che alle singole persone. Il consenso � bene che sia scritto o videoregistrato: questo vale in ogni caso e in ogni occasione.
4) Se la persona ritratta rimane non riconoscibile da estranei, per esempio se � ripresa da dietro o se comunque il volto non � riconoscibile, l'immagine pu� essere liberamente pubblicata. In breve: se incontrando in giro la persona ritratta, un estraneo non pu� riconoscerla come quella apparsa nella data immagine, l'immagine � pubblicabile senza alcun vincolo.
5) L'articolo 97 sopra citato (punto 2) vale per le riprese di un luogo pubblico, nel quale compaiono anche persone. Riprendere da un marciapiede (luogo pubblico), tramite un teleobiettivo, l'interno di una casa (luogo privato), non � consentito senza il permesso degli abitanti della casa stessa. Al contrario, riprendere, dalla propria finestra, la sfilata di carnevale gi� in strada, � consentito.
6) Per la pubblicazione di immagini che ritraggono minori, � sempre meglio chiedere il consenso dei genitori, anche nei casi in cui, a rigore di legge, non sarebbe obbligatorio.
7) Per il concetto di �commerciale�, che limita molto le possibilit� di pubblicazione, quello che conta � l'uso che fai dell'immagine, non se ci guadagni o meno. Esempio: se scatti una foto interessante e la vendi a un giornale, va bene: � fare informazione. Se quella stessa foto la stampi su magliette e le vendi, quello non va pi� bene: � fare attivit� commerciale.
8) Infine, due parole magiche: buonsenso e diplomazia. Se una persona ti chiede di non pubblicare una foto che la ritrae, o se addirittura ti chiede proprio di non riprenderla, se appena puoi dalle ascolto. Se invece ritieni che la ripresa e a pubblicazione dell'immagine sia molto importante, spiega a quella persona il perch� e chiedile il consenso all'utilizzo di quell'immagine.
Quindi nelle foto di genere Street,spesso si fotografano persone anche in volto,in questo caso credo che molti,pubblicano tali foto ovunque sul web...� legale? o illegale?
QUOTE(aluca @ Aug 4 2014, 03:42 PM)
La domanda �: qual � la mia libert� di riprendere persone non note e di pubblicarne le immagini? Io per lavoro mi occupo principalmente di video, ma la questione, a parte alcuni particolari, � uguale sia per i videomaker che per i fotografi. Presento qui di seguito alcune conclusioni tratte in parte dalla mia esperienza e in parte da quanto ho trovato nel web. Naturalmente aggiunte, correzioni e integrazioni sono ben accette.
1) C'� una differenza tra ripresa e pubblicazione dell'immagine. Quello che conta � avere ben presente che il fatto di acconsentire a farsi riprendere non comporta automaticamente il consenso alla diffusione della propria immagine. Esempio: a una festa fotografi un tuo amico che, proprio perch� davanti all'obiettivo, si mette a fare smorfie di ogni tipo. Quindi � d'accordo nell'essere ripreso. Ma non hai il diritto di pubblicare su Facebook o in altri spazi web quelle foto, a meno che il tuo amico non ti dia l'esplicito consenso.
2) In generale, il punto di riferimento rimane l'articolo 97 della legge 633/41, che dice: �Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine � giustificata dalla notoriet� o dall'ufficio pubblico coperto, da necessit� di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione � collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non pu� tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.�
3) In luoghi privati (locali, abitazioni ecc) devi sempre chiedere il consenso al responsabile del luogo, oltre che alle singole persone. Il consenso � bene che sia scritto o videoregistrato: questo vale in ogni caso e in ogni occasione.
4) Se la persona ritratta rimane non riconoscibile da estranei, per esempio se � ripresa da dietro o se comunque il volto non � riconoscibile, l'immagine pu� essere liberamente pubblicata. In breve: se incontrando in giro la persona ritratta, un estraneo non pu� riconoscerla come quella apparsa nella data immagine, l'immagine � pubblicabile senza alcun vincolo.
5) L'articolo 97 sopra citato (punto 2) vale per le riprese di un luogo pubblico, nel quale compaiono anche persone. Riprendere da un marciapiede (luogo pubblico), tramite un teleobiettivo, l'interno di una casa (luogo privato), non � consentito senza il permesso degli abitanti della casa stessa. Al contrario, riprendere, dalla propria finestra, la sfilata di carnevale gi� in strada, � consentito.
6) Per la pubblicazione di immagini che ritraggono minori, � sempre meglio chiedere il consenso dei genitori, anche nei casi in cui, a rigore di legge, non sarebbe obbligatorio.
7) Per il concetto di �commerciale�, che limita molto le possibilit� di pubblicazione, quello che conta � l'uso che fai dell'immagine, non se ci guadagni o meno. Esempio: se scatti una foto interessante e la vendi a un giornale, va bene: � fare informazione. Se quella stessa foto la stampi su magliette e le vendi, quello non va pi� bene: � fare attivit� commerciale.
8) Infine, due parole magiche: buonsenso e diplomazia. Se una persona ti chiede di non pubblicare una foto che la ritrae, o se addirittura ti chiede proprio di non riprenderla, se appena puoi dalle ascolto. Se invece ritieni che la ripresa e a pubblicazione dell'immagine sia molto importante, spiega a quella persona il perch� e chiedile il consenso all'utilizzo di quell'immagine.
Quindi nelle foto di genere Street,spesso si fotografano persone anche in volto,in questo caso credo che molti,pubblicano tali foto ovunque sul web...� legale? o illegale?